Art. 6.
(Modificazioni all'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di custodia e di rinvenimento di armi e di esplosivi).

      1. All'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate con decreto del Ministro dell'interno»;

          b) i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

      «Chiunque rinviene un'arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L'ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta.
      L'obbligo di cui al quinto comma sussiste per chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi.
      Il trasgressore delle disposizioni previste dal quinto e dal sesto comma è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 200 euro».